Passi avanti e passi indietro

Anche in Italia a quanto pare, sembra che qualcosa stia avanzando, tra qualche (solito) passo indietro

Il tribunale di Catanzaro ha sentenziato recentemente che la sottoscrizione di un contratto per via telematica (il famoso “clicca qui per accettare tutte le clausole“) non è pienamente valido.

La parte che darebbe problemi, come più di qualcuno da tempo sospetta, sono le cosiddette clausole vessatorie, ovvero quelle che danno uno sproporzionato vantaggio allo stipulante del contratto a danno della parte debole (il consumatore).
Queste, per il codice di consumo, vanno firmate a parte, ovvero questo tipo di clausole sono da evidenziare a parte e necessitano di una firma indipendente da quella per l’accettazione del contratto… sempre che qualcuno non decida che la firma a parte non serva più
Altre informazioni sulle clausole vessatorie sono presenti sul sito qui, qui e qui.

Interessante poi, alcuni passaggi sulla pagina dell’ADUC (grassetto mio):

Sono invece sempre inefficaci -anche nel caso in cui siano state oggetto di trattativa- tutte quelle clausole che:
– escludano o limitino la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
escludano o limitino le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
prevedano l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto.

Il primo punto si collega alla recente notizia, secondo cui Microsoft, nei suoi contratti, vieterebbe la class-action (per cui qui da noi non sarebbe possibile).

La seconda invece si ricollega all’accettazione della EULA di Microsoft nel momento in cui compro un computer con Windows pre-installato… che ne dite, tento l’impresa di un nuovo “portatile-Windows”?? 😛

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